La Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018) ha stabilito che il compenso relativo alla “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), già riconosciuto al personale docente a tempo indeterminato e ai supplenti con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche, spetta anche al personale docente a tempo determinato assunto con supplenza breve.
Si ritiene che il CIA, ovvero il “Compenso Individuale Accessorio”, che già viene riconosciuto al personale Ata sia a tempo indeterminato che con supplenza annuale, spetti anche al personale Ata che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie
Al fine di ottenere i compensi spettanti, il personale docente ed Ata della scuola che ha svolto supplenze brevi negli ultimi 5 anni interessato alla vertenza potrà avviare un ricorso presso il giudice del lavoro territorialmente competente rivendicando quanto non percepito (negli ultimi 5 anni).
Si ricorda che il compenso per la RDP è pari a 174,50 euro mensili, invece il CIA è pari a 73,70 euro mensili per le Aree B/C e 66,90 euro per le aree A/As.
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