Vertenza riconoscimento RPD e CIA SUPPLENTI TEMPORANEI (ANCHE CONTRATTI COVID)
La Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018) ha stabilito che il compenso relativo alla “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), già riconosciuto al personale docente a tempo indeterminato e ai supplenti con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche, spetta anche al personale docente a tempo determinato assunto con supplenza breve.
Si ritiene che il CIA, ovvero il “Compenso Individuale Accessorio”, che già viene riconosciuto al personale Ata sia a tempo indeterminato che con supplenza annuale, spetti anche al personale Ata che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie

Al fine di ottenere i compensi spettanti, il personale docente ed Ata della scuola che ha svolto supplenze brevi negli ultimi 5 anni interessato alla vertenza potrà avviare un ricorso presso il giudice del lavoro territorialmente competente rivendicando quanto non percepito (negli ultimi 5 anni).

Si ricorda che il compenso per la RDP è pari a 174,50 euro mensili, invece il CIA è pari a 73,70 euro mensili per le Aree B/C e 66,90 euro per le aree A/As.

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