Art. 1754
- E' Mediatore colui che mene in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art.
1759 - Responsabilità del mediatore -
Il mediatore deve comunicare alle parti
le circostanze a lui note, relative alla
valutazione e alla sicurezza dell’affare
che possono influire sulla
conclusione di esso (cfr. 1746). Il
mediatore risponde
dell’autenticità della sottoscrizione delle
scritture e dell’ultima girata
del titoli trasmessi per il suo tramite (cfr. 2008).
Art. 1760
– Responsabilità del mediatore professionale - Il mediatore professionale In
affari su merci o su titoli (cfr. 1992-cfr. 1764):
1) conservare
i campioni delle merci vendute sopra
campione {cfr. 1522), finché sussista la possibilità di controversia
sull'identità della merce,
2) rilasciare
al compratore una lista firmata del titoli
negoziati, con l'Indicazione della serie e del numero,
3) annotare
su apposito libro (cfr.
2214) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo Intervento e rilasciare alle parti copia
da lui sottoscritta di ogni annotazione.