non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. Del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs.83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;