PRINCIPI E DOVERI GENERALI
1. La figura del medium opera essenzialmente nell’ottica di contribuire a migliorare la qualità
della vita dei propri consultanti che generalmente si rivolgono a lui allorché sperimentano
malattie , lutti e/o vari disagi emotivi.
2. Il medium si adopera per una corretta diffusione degli argomenti riguardanti le cosiddette
scienze “di frontiera” e collabora con centri di ricerca universitaria, con medici , con
psicologi, con psichiatri e comunque con chiunque seriamente ed in maniera qualificata studi
o sperimenti le Vie dello Spirito
3. Il medium utilizzerà le proprie capacità con responsabilità, decoro ed onore nel rispetto delle
Leggi dello Stato Italiano e non abuserà mai della cattiva informazione, della suggestione e/o
della altrui superstizione
4. Il medium prima di iniziare il consulto è tenuto a :
a. Fornire sommarie informazioni sulla medianità, ad illustrare le modalità di svolgimento del
colloquio, descrivere in anticipo la possibilità del verificarsi di fenomeni non ordinari
accompagnati anche da eventuali ripercussioni emotive sia durante che a distanza di tempo
dal consulto.
b. Premettere che la medianità non è una scienza esatta e che come tale non può fornire
scorciatoie per arrivare alla propria realizzazione personale né tantomeno può fornire ricette
per risolvere problemi economici e/o sentimentali ma concede l’opportunità abbastanza rara
di avere un “ contatto” con persone care o con entità anche non direttamente conosciute che
vivono in un’altra dimensione, al fine dell’evoluzione spirituale della persona stessa.
5. Il medium, nel prestare la propria opera, non porrà mai in atto comportamenti discriminatori
di qualsiasi natura accogliendo in ugual modo tutte le persone.
6. Il medium si adopererà per comprendere lo stato emotivo del consultante ed a tal scopo, nel
massimo rispetto delle norme poste a tutela del diritto alla privacy, potrà anche richiedere al
consultante stesso informazioni riguardo ad eventuali percorsi psicoterapeutici e/o medici in
atto e potrà avvalersi dei consigli di professionisti del campo medico e psicologico.
7 Il medium in presenza di un soggetto in condizioni di manifesta vulnerabilità emotiva,
adotterà ogni cautela e, qualora lo ritenga opportuno, interromperà o addirittura non inizierà
il consulto, avvertendo la persona che il consulto medianico potrà essere effettuato in un
secondo tempo, magari a distanza di qualche settimana, per la sua miglior riuscita.
8 Il medium si asterrà dal comunicare al consultante, pur se richiesto, date precise o cause della
propria morte, di quella dei loro familiari e/o dell’esito delle loro malattie, fornendo in tal
caso e se ricevute medianicamente, solo indicazioni generiche per non influenzare le scelte di
vita della persona e per non destabilizzarne l’equilibrio psicologico. Il medium è tenuto a fornire al
consultante elementi non generici atti ad individuare le entità ”presenti” ma dovrà avvertire il
consultante che non tutti i contatti medianici avvengono nello stesso modo e che non sempre è
possibile ricevere informazioni su nomi o date.
9 Il medium non è autorizzato a creare un archivio delle informazioni dei propri consultanti e
dei risultati dei consulti stessi salvo espressa autorizzazione scritta.
10 Quanto a filmare o registrare il consulto, ciò potrà avvenire solo in caso di autorizzazione
scritta della persona. Prima di iniziare il consulto, il medium avvertirà il consultante che
questi ha la possibilità di registrare l’incontro e, qualora durante il predetto dovessero
pervenire scritti o disegni medianici, questi dovranno essere consegnati all’interessato.
11 Il segreto professionale è un diritto del consultante ed il medium è obbligato a serbare il
segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o che emerge dal contatto medianico.
Resta salva la facoltà del medium di derogare a tale obbligo solo nel caso in cui emergano
circostanze tali da far temere per la incolumità fisiopsichica del consultante o di persone a lui
vicine.
12 Il medium si impegna, qualora il contatto medianico non riesca, ad interrompere la seduta
spiegando al consultante che quella del medium non è una obbligazione di risultato bensì una
prestazione basata su competenze non propriamente definibili come “scientifiche” e su una
relazione empatica tra il medium stesso ed il richiedente che non sempre si verifica per tutta
una serie di motivazioni indipendenti dalle rispettive volontà. Suggerirà pertanto al
consultante di rivolgersi ad altro medium aderente al presente codice deontologico. Anche
qualora riceva premonizioni o precognizioni non tramite canali medianici bensì attingendo
alla propria sensitività, il medium è tenuto ad informarne il consultante.
13 Il medium ha diritto di non iniziare o di interrompere in qualunque momento il consulto
qualora il consultante mostri nei suoi confronti un atteggiamento non collaborativo, offensivo
o manifestamente provocatorio fornendo in tal caso sommarie spiegazioni circa il suo stato
di animo non adatto al prosieguo.
14 Il medium si asterrà dal consulto anche in caso di conflitto attuale o pregresso con il
richiedente o con persone a lui vicine provvedendo in tal caso ad indicare alla persona, se
richiestogli, il nominativo di altro medium sensitivo aderente al presente codice deontologico.
15 Il medium non effettuerà consulti a persone minorenni salvo casi eccezionali e previo
consulto con uno psicologo. Il consulto dovrà avvenire comunque alla presenza di entrambi i
genitori o di chi ne fa le veci esibendo in tal caso idonea documentazione legale.
16 Il medium ha facoltà di acconsentire ad un consulto alla presenza simultanea di più persone,
solo quando lo riterrà opportuno ed in particolare nei casi in cui si presentino fratelli o
sorelle o genitori che hanno perso un figlio.
17 Il medium concederà al richiedente un tempo adeguato allo svolgimento del consulto,
indicativamente di circa 40/45 minuti, e cercherà di “accogliere” empaticamente la persona
mettendola a proprio agio in tutti i modi possibili.