Caso Studio - 41038
N.R. era stato dichiarato colpevole dal Tribunale del reato di lesioni personali in danno di S. M., G.F., V.C., lesioni cagionate nel corso di un inseguimento di polizia esplodendo al loro indirizzo, con un fucile a pompa caricato a pallini antisommossa, con la circostanza aggravante di avere agito con abuso dei poteri e violazioni dei doveri inerenti alla funzione di maresciallo dei Carabinieri
La Corte d’Appello ha assolto l'imputato, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 53 c.p.. Rileva la Corte di merito che, libero dal servizio e in compagnia del carabiniere Lipari, l'imputato aveva notato un motociclo con tre individui in atteggiamento sospetto e privi del casco protettivo; intimato l'alt, i tre ragazzi si diedero a repentina fuga, sottraendosi a ogni controllo; l'imputato e il suo collega decisero di inseguire il motociclo, procedendo con i segnali acustici e luminosi di cui era fornita l'autovettura di servizio; il motociclo raggiungeva Via (OMISSIS) creando una situazione di pericolo per gli automobilisti e i passanti, entrando quindi nel quartiere di XXX; approfittando di un momento di quiete del traffico e della circolazione, N. estraeva un fucile - regolarmente detenuto per l'esercizio del tiro a volo - dalla cella di sicurezza, puntava verso l'alto ed esplodeva un colpo; a causa della velocità dell'auto e della pavimentazione irregolare, al momento dell'esplosione del colpo, la canna del fucile si voltò verso il basso, modificando l'originaria traiettoria del proiettile, che attingeva i tre individui. Secondo la Corte di appello di Palermo, la fuga dei tre individui ha posto in serio pericolo l'incolumità fisica dei passanti e degli automobilisti incrociati durante il percorso della fuga, sicchè N., legittimamente utilizzando l'arma a sua disposizione nell'auto di servizio - non essendo possibile il ricorso ad altro mezzo di pari efficacia ma meno rischioso (senza accertamento tecnico concreto sul punto) - ha esploso un colpo verso l'alto con chiaro intento intimidatorio, sicchè la condotta dell'imputato deve ritenersi scriminata a norma dell'art. 53 c.p..

V’è da segnalare che l'arma utilizzata – per uso sportivo - non poteva essere trasportata fuori dalla provincia di Ragusa e detenuta in luoghi diversi da un armadio metallico, come risulta dalla denuncia allegata al ricorso.
Ricorre la parte civile e il Procuratore Generale, sicchè la vicenda finisce in Cassazione.
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