✔CHECK LIST✔                                                                       "LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI DAL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19"
Il presente documento costituisce uno strumento di autovalutazione per capire lo stato di attuazione in azienda delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dal rischio di contagio da  Covid-19.
Qualora interessati ad un supporto Vi preghiamo di rispondere in modo quanto più preciso possibile alle domande ed inviarci il documento con il tasto presente alla fine modulo – siamo a disposizione per fornirvi un rapido aiuto per adempiere alle prescrizioni vigenti ed a garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza di lavoratori e clienti.

Nome Azienda *
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1. Il Datore di lavoro ha informato tutti i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene e prevenzione per la protezione dal rischio biologico (nello specifico dal contagio da Covid-19)? *
Sono ritenute valide azioni interne quali riunioni verbalizzate e firmate, apposizione di cartelli in azienda o presso i cantieri esterni, consegna di opuscoli e documentazione informativa. Presso i cantieri esterni le informazioni fornite dovranno essere specifiche sugli adempimenti da adottare nel cantiere.In caso di lavoratori stranieri le comunicazioni dovranno essere comprensibili o mediante grafica semplificata o mediante uso della lingua madre.Devono essere esposti idonei cartelli per istruire i lavoratori sul corretto lavaggio delle mani.
2.     Sono stati forniti ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, valutati sulla base della gravità del rischio di contagio, delle mansioni e della possibilità di contatto con pubblico? *
L’adozione dei dispositivi di protezione individuale deve essere fatta previa consultazione dell’RSPP aziendale e sentito il parere del medico competente. La consegna va documentata con apposito modulo controfirmato dai lavoratori. E’ necessario individuare e formare i preposti incaricati del rispetto delle istruzioni di utilizzo.Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. E’ stata attivata, nei casi possibili, la modalità di lavoro in “smart working”, oppure sono state incentivate ferie o congedi al fine di limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? *
E’ opportuno utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio del lavoratore, è necessario valutare anche la possibilità di operare presso la sede con opportune rotazioni in modo da evitare assembramenti. E’ consigliabile fruire di ferie o permessi per congedi nei casi previsti.
4.    Per i lavoratori in smart working è stata predisposta idonea procedura/informativa? *
E’ obbligo del datore di lavoro organizzare lo smart working garantendo la sicurezza dei lavoratori anche operanti presso luoghi esterni all’azienda; tale adempimento va documentato con idonea “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”.
5. Sono state organizzate le postazioni di lavoro in modo da poter garantire la distanza interpersonale tra i lavoratori di almeno 1 mt?Oppure nei casi in cui questo non sia possibile sono state adottate misure idonee anti-contagio (es. DPI mascherine)? *
Solo nei casi in cui il distanziamento non sia attuabile sarà consentito dotare i lavoratori di DPI di protezione (mascherine, guanti, tute, camici, maschere, visiere ecc). Sono da preferirsi turnazioni e altri accorgimenti.Anche l’uso degli automezzi aziendali è coinvolto da tale adempimento per cui è preferibile non utilizzare lo stesso mezzo nei casi ove sia possibile (né contemporaneamente, né consecutivamente). In caso non sia possibile evitarlo indossare DPI e procedere all’igienizzazione ad ogni utilizzo.
6. Sono state predisposte idonee operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (anche cantieri esterni), delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi?Tali operazioni devono essere previste almeno una volta al giorno negli spazi riservati ai lavoratori e due volte al giorno negli spazi aperti al pubblico. *
Deve essere assicurata una pulizia giornaliera (ordinaria, con i comuni detergenti, avendo cura di pulire tutte le superfici toccate di frequente) ed una sanificazione periodica (con prodotti specifici a base di ipoclorito di sodio 0,1% oppure etanolo 70% dopo pulizia con detergente neutro, operazione da condurre a cura di personale dotato di DPI).E’ consigliabile adottare una procedura denominata “Piano di pulizia e sanificazione” attestante le modalità ed i prodotti utilizzati, nonché le aree trattate.In caso di presenza in azienda di soggetti con Covid-19 l’azienda deve procedere a pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
7. Sono limitati gli spostamenti dei lavoratori all’interno dei siti e contingentato le entrate, le uscite e l’accesso agli spazi comuni quali mense, area ristoro, spogliatoi? *
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza; Dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati, è comunque possibile qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work; Si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
8. Sono organizzati i luoghi di lavoro in modo da garantire distributori di guanti e gel igienizzanti in luoghi visibili e facilmente raggiungibili dai lavoratori e da eventuali visitatori? *
E’ opportuno che tali postazioni di igienizzazione siano predisposte ad ogni ingresso dei luoghi di lavoro e in ogni reparto in modo da non rendere necessari spostamenti dei lavoratori all’interno dei locali.Deve essere raccomandata la frequente igienizzazione delle mani a tutti i lavoratori.
9. Sono regolamentati gli accessi, il transito e le uscite di visitatori e fornitori esterni in modo da ridurre le occasioni di contatto con il proprio personale? *
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure (documentabili, quindi elaborate per iscritto e diffuse adeguatamente ai soggetti interessati) per regolare ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali; Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento; Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
10. E’ stato predisposto un idoneo sistema di controllo delle temperatura di tutti i presenti in azienda con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi? *
Tale misura è di carattere Regionale, prevista da ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.Dei rilievi non è necessario fare registrazione per non incorrere in problematiche relative alla privacy.
11. E’ prevista una procedura per la gestione in azienda di una persona sintomatica? *
Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoriaquali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
12. E’ stato costituito in azienda il Comitato per l’applicazione e verifica delle regole del Protocollo Condiviso Covid-19 e la collaborazione con l’Autorità Sanitaria nelle attività di segnalazione e monitoraggio? *
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dalMinistero della Salute.Il personale deve essere informato dell’obbligo, anche successivamente al suo ingresso in azienda, di segnalare immediatamente sintomi, aumento di temperatura, contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti.L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
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