LIBERATORIA PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI MINORI DI ANNI 14 DA SCUOLA ed EVENTUALE UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO.
VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
VISTO l’art. 61 della Legge n. 312 del 11/07/1980;
VISTO l’art. 591 del Codice Penale;
VISTO l’art. 19 bis del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni
dalla Legge del 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. del 05/12/2017, n. 284;
ESSENDO consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
I GENITORI DICHIARANO
• di essere nella impossibilità di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
• dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
• si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
• si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possono consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
• nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa;
• il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
AUTORIZZANO
IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AD USCIRE AUTONOMAMENTE
al termine delle attività didattiche, senza la presenza di accompagnatori esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.